
IMPRONTA CAMUNA
MIGRANTI CAMUNI A BRESCIA E DINTORNI
STATUTO
ART. 1
COSTITUZIONE - SEDE
- DURATA
E’ costituita un
associazione denominata:
Impronta Camuna -
Migranti Camuni a Brescia e dintorni, con la sede nel Comune di Brescia in Via
Pasubio n.2.
-La durata è illimitata,
non ha fini di lucro ed è apartitica e apolitica, l’associazione è un centro
permanente di vita associativa di carattere volontario e democratico la cui
attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
-La sede sociale può
essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo e senza bisogno
di ulteriori formalità.
ART. 2
SCOPI E ATTIVITA’
L’Associazione Impronta
Migranti Camuni a Brescia e dintorni.
E’autonoma, indipendente
e apartitica, apolitica e senza fini di lucro.
Gli scopi sociali sono:
1.
Creare occasioni di
incontro per iniziative culturali, turistiche, sociali, promozionali.
2.
L’organizzazione di
iniziative pubbliche per promuovere i luoghi e le genti camune.
3.
Stipulare convenzioni
e/o accordi con Aziende, Enti, sia pubblici che privati.
4.
La promozione e il
coordinamento di tutte le iniziative ed i contatti con enti pubblici e privati
atti a favorire i soci nella loro collettività.
5.
La realizzazione di
manifestazioni ed iniziative culturali, aggiornamenti professionali, viaggi
turistici e contatti personali tra i Soci.
6.
L’associazione
perseguirà gli obiettivi di cui sopra mediante la realizzazione di attività che
a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere:
-effettuare raccolte pubbliche
di adesioni, di firme e di fondi;
-richiedere
occasionalmente prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo a
propri associati;
-organizzare attività
culturali di informazione, quali convegni, dibattiti, riunioni;
-promuovere provvedimenti
giudiziari a tutela dei cittadini,
dell’associazione e dei suoi associati;
-promuovere ricorsi
avverso a tutti i provvedimenti intesi come lesivi dei diritti di cui al punto
precedente.
7.
L’Associazione ha quindi
l’obbligo di far sì che i soci siano maggiormente informati e possono di
conseguenza, partecipando in modo attivo alla determinazione delle decisioni
relative di cui ai punti 1-2.
ART. 3
MARCHIO
L’associazione è
contraddistinta dalla sigla "IMPRONTA CAMUNA" e da un marchio, come
evidenziato nelle incisioni rupestri Camune Ua0iau (Naquane
roccia 50) nome di divinità e con una scritta in stampatello sottostante
"impronta" Contornato da un cerchio a dopia
riga che lo rachiude e allegata al presente statuto
come allegato A1
La sigla e il marchio
sono segni distintivi e di immagine dell’associazione.
Tutti i soci li potranno
utilizzare solo ed elusivamente per attestare la propria iscrizione
all’associazione.
E’ fatto divieto di
utilizzare la denominazione, la sigla ed il marchio per la denominazione di
altre società, consorzi, associazioni, o qualsiasi tipo di soggetto, senza la
preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
ART. 4
RISORSE ECONOMICHE
1)
L’Associazione tra le
risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività
da:
a) proventi da cessioni di beni e servizi
degli associati e a terzi, anche quote annuali e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legali e
testamentari
c) contributi dello stato, delle
regioni, degli enti locali degli enti delle istituzioni pubbliche e delle
imprese;
d) entrate derivanti da prestazioni e
servizi commerciali;
e) attraverso lo svolgimento di
attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e in ogni modo finalizzata al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali;
f) erogazioni liberali degli
associati e dei terzi;
g) entrate derivanti da iniziative
promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni
anche a premi.
2- Il fondo comune costituito con le risorse
di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la
vita dell’associazione, né all’atto del suo scioglimento.
ART. 5
AMMISSIONI – ISCRIZIONI – DIRITTI -
DOVERI DEI SOCI
Possono essere soci
dell’associazione le persone fisiche, nate nei comuni della Valle Camonica e
tutti i loro eredi.
Per le persone fisiche,
il compimento al diciottesimo anno di età.
La domanda di ammissione
a Socio, comprensiva della dichiarazione di accettazione dello statuto e dei
regolamenti deve essere redatta ed inviata secondo le seguenti modalità.
Decorso i trenta giorni
(sussistendone le condizioni) la richiesta di adesione si intende accettata,
pertanto il richiedente acquista la qualità di Socio per l’annualità in corso e
il Consiglio Direttivo ne curerà l’annotazione nel libro dei Soci.
Il Consiglio Direttivo
potrà esprimere il diniego all’adesione solamente nel caso in cui il
richiedente non risulti nato nei comuni
della Valle Camonica.
L’adesione in qualità di
Socio è rinnovata tacitamente per l’anno successivo salvo disdetta da inviare
da inviare entro il 30 Settembre di ogni anno.
Il contributo
associativo è stabilito dall’Assemblea dei Soci è intrasmissibile e non
rivalutabile.
I Soci hanno diritto di
partecipare attivamente all’attività dell’Associazione nelle forme previste
dallo Statuto e dai Regolamenti.
Si esclude espressamente
la possibilità che alcuni Soci partecipino solo temporaneamente alle attività
associative.
I Soci possono
utilizzare la sigla e il marchio dell’Associazione esclusivamente per poter
dimostrare di essere iscritti all’Associazione.
La quota associativa
annuale e il contributo di ingresso verrà determinata dall’assemblea dei soci
con la maggioranza dei due (2) terzi.
I Soci hanno il dovere
di rispettare lo statuto ed i regolamenti.
La qualità di Socio si
perde per dimissioni volontarie per inosservanza dei regolamenti, per
comportamento scorretto, per esclusione del consiglio direttivo per le cause
previste dai regolamenti.
In ogni caso prima di
procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al
Socio gli addebiti che
allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il Socio receduto o
escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associate versate.
ART. 6
STRUTTURA - ORGANI DIRETTIVI
1) Sono organi dell’Associazione:
- L’assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente il Vicepresidente del
Consiglio Direttivo;
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2)
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
3)
Ai titolari delle
cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e
documentate.
ART. 7
ASSEMBLEA DEI SOCI
I Soci in regola con gli
adempimenti Statutari e dei regolamenti formano L’Assemblea.
Ogni associato, persona
fisica o giuridica, dispone di un solo voto.
Hanno diritto al voto
solamente i Soci in regola col versamento del
“Contributo
Associativo d’ingresso”
se dovuto e della quota associativa annuale se prevista dai regolamenti.
Ogni associato potrà
farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta.
Ogni Socio non potrà
avere più di quattro deleghe.
Non potrà essere
delegato il Collegio dei Revisori dei Conti.
Nel caso in cui l’ordine
del giorno preveda l’elezioni di cariche sociali, il diritto del voto,
limitatamente a tale deliberazioni, viene escluso ai soci da meno di tre mesi
dalla data in cui si svolge; parimenti agli stessi (sia persone fisiche che
legali rappresentanti di società) è inibita la possibilità ad accedere alle
cariche elettive.
L’Assemblea Ordinaria
viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno.
L’Assemblea è convocata
dal Consiglio Direttivo, oltre che con la scadenza prevista dallo Statuto, ogni
qualvolta lo ritenga necessario.
Il Consiglio Direttivo
dovrà convocare l’Assemblea qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 8
Soci i regola con le norme statutarie.
Per la validità della
sua costituzione e delle Sue delibere in prima convocazione è necessario che
siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e
le delibere saranno prese a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede.
Nel caso di seconda
convocazione. L’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o
rappresentati e la delibera sempre a maggioranza dei voti esprimibile in tale
sede.
Per le delibere
concernenti le modifiche allo Statuto, a eventuali quote associative o
straordinarie verranno determinate nella prima riunione con la maggioranza
assoluta, successivamente ogni variazione dovrà essere deliberata con la
maggioranza dei metà più uno dei Soci in regola con lo Statuto e i regolamenti.
L’Assemblea si radunerà
due volte all’anno, una volta entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Le convocazioni dovranno
essere effettuate mediante avviso scritto, per posta elettronica, a mano, per
posta comunque da recapitarsi almeno cinque (5) giorni prima della data della
riunione, contenete ordine del giorno, luogo e data dell’orario della prima e
convocazione e dell’eventuale seconda convocazione.
In difetto di
convocazione formale o di mancanza di rispetto dei termini di preavviso, saranno
ugualmente valide le adunanze a cui partecipino di persona o per delega almeno
2/3 dei Soci.
L’Assemblea, sia
ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione
quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.
In seconda convocazione,
l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci
intervenuti o rappresentati.
Di norma, salvo diversa
delibera dell’assemblea ed in occasione della elezione degli organi
associativi, le votazioni avvengono per alzata di mano.
Le deliberazioni
dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei
presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento
dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve
essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 8
CONSIGLIO DIRETTIVO
1)
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a
tre (3) e non superiore a nove (9) nominati dall’assemblea dei Soci, fra i
medesimi.
I membri del Consiglio Direttivo
rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
2) Nel caso in cui per dimissioni o altre
cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadono dall’incarico, il
Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non
eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio;
nell’impossibilità di effettuare detta modalità, il Consiglio procede alla
cooptazione diretta fra gli altri Soci che rimangono in carica fino alla
successiva Assemblea e che ne delibererà l’eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà
dai membri del consiglio, entro 45 giorni, l’Assemblea provvederà alla nomina
del nuovo Consiglio.
3) Il Consiglio nomina al suo interno il
Presidente e può nominare un Vice-Presidente e un Segretario.
4) Al
consiglio Direttivo spetta di:
1
a) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
2
b) predisporre il bilancio consuntivo:
3
c) nominare il Presidente e il vice Presidente e il Segretario;
4
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
5
e) provvedere agli affari d'ordinaria amministrazione che non siano
spettanti all’assemblea dei Soci, ivi la determinazione della quota Associativa
Annuale.
5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal
Presidente o, in caso di assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi
dal membro più anziano in età.
6) Il Consiglio Direttivo è convocato di
regola ogni tre mesi o ogni qualora il Presidente lo ritenga opportuno o almeno
tre componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie
deliberazioni con la presenza della maggioranza dei Soci membri e il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7) Le convocazioni devono essere
effettuate mediante avviso scritto o per posta o per posta elettronica, da
recapitarsi almeno tre giorni prima dalla data della riunione, contenete ordine
del giorno, luogo e orario della seduta.
In difetto di
convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno
ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno tutti i membri del consiglio.
8) I verbali di ogni adunanza del
Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso
e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
ART. 9
IL PRESIDENTE
1)
Il Presidente, nominato
dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché
l’assemblea dei Soci.
2)
Al Presidente è
attribuita la rappresentanza legale del Comitato di fronte a terzi ed in
giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le funzioni spettano al
Vice-Presidente, o
in assenza il membro più anziano.
3)
Il Presidente cura
l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza,
ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati
nell’adunanza immediatamente successiva.
ART. 10
NORME FINALI
1)
In caso di scioglimento,
cessazione o estinzione dell’Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio
residuo verrà devoluto ai fini di attività sociale nei comuni della Valle
Camonica.
2)
Per quanto non
espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile ed
alle altre norme di legge vigenti in materia di associazione.
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