
ASSOCIAZIONE
IMPRONTA CAMUNA
STATUTO
ART. 1 - COSTITUZIONE -
SEDE - DURATA
E’ costituita un
associazione denominata:
Associazione
Impronta Camuna, con sede nel Comune
di Brescia in Via Pasubio n.2.
La durata è
illimitata, non ha fini di lucro ed è apartitica e apolitica, l’associazione è
un centro permanente di vita associativa di carattere volontario e democratico
la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
La sede sociale può
essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo e senza bisogno
di ulteriori formalità.
ART. 2 - SCOPI E
ATTIVITA’
L’Associazione
Impronta Camuna è autonoma, indipendente e apartitica, apolitica e senza fini
di lucro.
Gli scopi sociali
sono:
1. Creare occasioni di incontro per iniziative culturali,
turistiche, sociali, promozionali peri camuni emigrati a Brescia e dintorni e
residenti nei comuni della Valle Camonica.
2. L’organizzazione di iniziative pubbliche per
promuovere i luoghi e le genti camune.
3. Stipulare convenzioni e/o accordi con Aziende, Enti,
sia pubblici che privati.
4. La promozione e il coordinamento di tutte le
iniziative ed i contatti con enti pubblici e privati atti a favorire i soci
nella loro collettività.
5. La realizzazione di manifestazioni ed iniziative
culturali, aggiornamenti professionali, viaggi turistici e contatti personali
tra i Soci.
6.
L’associazione
perseguirà gli obiettivi di cui sopra mediante la realizzazione di attività che
a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere:
-effettuare raccolte
pubbliche di adesioni, di firme e di fondi;
-richiedere
occasionalmente prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo a
propri associati;
-organizzare attività
culturali di informazione, quali convegni, dibattiti, riunioni;
-promuovere
provvedimenti giudiziari a tutela dei
cittadini, dell’associazione e dei suoi associati;
-promuovere ricorsi
avverso a tutti i provvedimenti intesi come lesivi dei diritti di cui al punto
precedente.
7.
L’Associazione
ha quindi l’obbligo di far sì che i soci siano maggiormente informati e possono
di conseguenza, partecipando in modo attivo alla determinazione delle decisioni
relative di cui ai punti 1-2.
ART. 3 - LOGO
L’associazione è
contraddistinta dalla sigla "IMPRONTA CAMUNA"
e da un marchio, come
evidenziato nelle incisioni rupestri Camune Ua0iau (Naquane roccia 50) nome di
divinità e con una scritta in stampatello sottostante "impronta"
Contornato da un cerchio a doppia riga che lo racchiude e allegata al presente
statuto come allegato A1
La sigla e il marchio
sono segni distintivi e di immagine dell’associazione.
Tutti i soci li
potranno utilizzare solo ed elusivamente per attestare la propria iscrizione
all’associazione.
E’ fatto divieto di
utilizzare la denominazione, la sigla ed il marchio per la denominazione di
altre società, consorzi, associazioni, o qualsiasi tipo di soggetto, senza la
preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
ART. 4 - RISORSE ECONOMICHE
1)
L’Associazione
tra le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività da:
a) proventi da cessioni di beni e servizi degli associati e a terzi,
anche quote annuali e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legali e testamentari
c) contributi dello stato, delle regioni, degli enti locali degli enti
delle istituzioni pubbliche e delle imprese;
d) entrate derivanti da prestazioni e servizi commerciali;
e) attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e in ogni
modo finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
2- Il fondo comune costituito con le risorse
di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la
vita dell’associazione, né all’atto del suo scioglimento.
ART. 5 - AMMISSIONI
– ISCRIZIONI – DIRITTI - DOVERI DEI SOCI
Possono essere soci
effettivi dell’associazione le persone fisiche, nate nei comuni della Valle
Camonica e i loro eredi, dopo il compimento al diciottesimo anno di età.
La domanda di
ammissione a Socio, comprensiva della dichiarazione di accettazione dello
statuto e dei regolamenti deve essere redatta ed inviata secondo le seguenti
modalità: per posta raccomandata, per posta elettronica o consegnata a mano.
Decorso i trenta
giorni (sussistendone le condizioni) la richiesta di adesione si intende
accettata, pertanto il richiedente acquista la qualità di Socio per l’annualità
in corso e il
Consiglio Direttivo ne
curerà l’annotazione nel libro dei Soci.
Il Consiglio Direttivo
potrà esprimere il diniego all’adesione solamente nel caso in cui il
richiedente non risulti nato nei comuni della Valle Camonica.
L’adesione in qualità
di Socio è rinnovata tacitamente per l’anno successivo salvo disdetta da
inviare da inviare entro il 30 Settembre di ogni anno.
Il contributo
associativo è stabilito dall’Assemblea dei Soci è intrasmissibile e non
rivalutabile.
I Soci hanno diritto
di partecipare attivamente all’attività dell’Associazione nelle forme previste
dallo Statuto e dai Regolamenti.
I Soci possono
utilizzare la sigla e il marchio dell’Associazione esclusivamente per poter
dimostrare di essere iscritti all’Associazione.
La quota associativa
annuale e il contributo di ingresso verrà determinata dal direttivo e
ratificata dall’assemblea dei soci con la maggioranza dei partecipanti
all’assemblea più uno.
I Soci hanno il dovere
di rispettare lo statuto ed i regolamenti.
La qualità di Socio si
perde per dimissioni volontarie per inosservanza dei regolamenti, per
comportamento scorretto, per esclusione del consiglio direttivo, per le cause
previste dai regolamenti.
In ogni caso prima di
procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al
Socio gli addebiti che
allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
l Socio receduto o
escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associate versate.
ART. 6 - STRUTTURA
- ORGANI DIRETTIVI
1) Sono organi
dell’Associazione:
- L’assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente il
Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- Il Tesoriere
- Revisori dei
Conti.
2)
Le cariche
associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
3)
Ai titolari delle
cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e
documentate dal presidente e dal tesoriere.
ART. 7 - ASSEMBLEA DEI
SOCI
I Soci in regola con
gli adempimenti Statutari e dei regolamenti formano L’Assemblea.
Ogni associato,
persona fisica o giuridica, dispone di un solo voto.
Hanno diritto al voto
solamente i Soci in regola col versamento del
“Contributo Associativo d’ingresso” se dovuto e della quota associativa
annuale se prevista.
Ogni associato potrà
farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta.
Ogni Socio non potrà
avere più di quattro deleghe.
Non potrà essere
delegato il Collegio dei Revisori dei Conti.
Nel caso in cui
l’ordine del giorno preveda l’elezioni di cariche sociali, il diritto del voto,
limitatamente a tale deliberazioni, viene escluso ai soci da meno di tre mesi
dalla data in cui si svolge; parimenti agli stessi è inibita la possibilità ad
accedere alle cariche elettive.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio
Direttivo o dal Presidente almeno una volta all’anno.
L’Assemblea è
convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente oltre che con la scadenza
prevista dallo Statuto, ogni qualvolta lo ritenga necessario.
Il Consiglio Direttivo
dovrà convocare l’Assemblea qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 8
Soci i regola con le norme statutarie e per tanto si accollano i costi
necessari alla convocazione.
Per la validità della
sua costituzione e delle Sue delibere in prima convocazione è necessario che
siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e
le delibere saranno prese a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede.
Nel caso di seconda
convocazione. L’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o
rappresentati e la delibera sempre a maggioranza dei voti esprimibile in tale
sede.
Per le delibere
concernenti le modifiche allo Statuto, a eventuali quote associative o
straordinarie verranno determinate nella prima riunione con la maggioranza
assoluta, successivamente ogni variazione dovrà essere deliberata con la
maggioranza dei partecipanti all’assemblea dei Soci in regola con lo Statuto.
Le convocazioni
dovranno essere effettuate mediante avviso scritto, per posta elettronica, a
mano, per posta comunque da recapitarsi almeno cinque (5) giorni prima della
data della riunione, contenete ordine del giorno, luogo e data dell’orario
della prima e convocazione e dell’eventuale seconda convocazione.
In difetto di
convocazione formale o di mancanza di rispetto dei termini di preavviso,
saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipino di persona o per delega
almeno 2/3 dei Soci.
L’Assemblea, sia
ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione
quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.
In seconda convocazione,
l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci
intervenuti o rappresentati.
Di norma, salvo
diversa delibera dell’assemblea ed in occasione della elezione degli organi
associativi, le votazioni avvengono per alzata di mano.
Le deliberazioni
dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza
dei presenti, eccezion
fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la
relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il
voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO
1)
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a
tre (3) e non superiore a cinque (9) nominati dall’assemblea dei Soci, fra i
medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono
rieleggibili.
2) Nel caso in cui per dimissioni o altre
cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadono dall’incarico, il
Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non
eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio;
nell’impossibilità di effettuare detta modalità, il Consiglio procede alla
cooptazione diretta fra gli altri Soci che rimangono in carica fino alla
successiva Assemblea e che ne delibererà l’eventuale ratifica.
Ove decada oltre la
metà dai membri del consiglio, entro 45 giorni, l’Assemblea provvederà alla
nomina del nuovo Consiglio.
3) Il Consiglio nomina al suo interno il
Presidente e può nominare un Vice-Presidente e un Segretario.
4) Al consiglio Direttivo spetta di:
1
a) curare
l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
2
b) predisporre il
bilancio consuntivo:
3
c) nominare il
Presidente e il vice Presidente e il Segretario;
4
d) deliberare
sulle domande di nuove adesioni;
5
e) provvedere
agli affari d'ordinaria amministrazione che non siano spettanti all’assemblea
dei Soci, ivi la determinazione della quota Associativa Annuale.
5) Il Consiglio
Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza dal Vice Presidente
e in assenza di entrambi dal membro più anziano in età.
6) Il Consiglio
Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi o ogni qualora il Presidente lo
ritenga opportuno o almeno tre componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie
deliberazioni con la presenza della maggioranza dei Soci membri e il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7) Le convocazioni
devono essere effettuate mediante avviso scritto o per posta o per posta
elettronica, da recapitarsi almeno tre giorni prima dalla data della riunione,
contenete ordine del giorno, luogo e orario della seduta.
In difetto di
convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno
ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno tutti i membri del consiglio.
8) I verbali di ogni
adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti
dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli
atti.
ART. 9 - IL PRESIDENTE
1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il
compito di presiedere lo stesso nonché l’assemblea dei Soci.
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale
del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o
impedimento le funzioni spettano al Vice-Presidente, o
in assenza il membro più
anziano.
3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni
del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri tutti nessuno
escluso chiedendo successiva ratifica al direttivo o nei casi previsti
all’assemblea dei soci
ART. 10 - BENEMERENZE
Il Presidente sentito il
consiglio direttivo può concedere speciali benemerenze e premi.
1° - Benemerenza di “SOCIO ONORARIO”.
2° - Benemerenza di “SIMPATIZZANTE”.
Per le benemerenze e i
premi saranno disposti appositi regolamenti.
ART. 11 - NORME
FINALI
1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione
dell’Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto
ai fini di attività sociale nei comuni della Valle Camonica.
2) Per quanto non espressamente riportato in questo
statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti
in materia di associazione.
Brescia, lì 07/08/2012
Il Presidente Il
segretario